Superbonus, due unità immobiliari contigue possono essere sempre considerate un minicondominio? #adessonewsitalia
Il condominio si costituisce senza alcun tipo di formalità nel momento in cui in un fabbricato unico con più unità immobiliari distintamente accataste subentrano diversi proprietari. Un principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza a senzioni unite 2046/2006 nella quale si legge che “Per la nascita del condominio non è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire all’utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva”. Quindi poichè si tratta di un fabbricato unico, con un unico tetto sorretto da un muro in comune, in entrambi i casi è possibile considerare a tutti gli effetti l’esistenza di un condominio. Di conseguenza è possibile usufruire del Superbonus al 110% con scadenza al 31 dicembre 2023 a patto che, ovviamente, siano effettuati interventi sulle parti comuni dell’edificio, tetto e facciata, che consentano di ottenere il salto di due classi energetiche per l’edificio considerato nella sua interezza, anche eventualmente sommando inteventi trainati come l’installazione di un impianto fotovoltaico.
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